La sicurezza degli edifici

 La sicurezza degli edifici  


L'attività sismica del nostro Paese non è una novità. I terremoti avvengono quotidianamente e con una frequenza più che annuale la loro intensità mette a dura prova il vetusto “parco immobiliare” italiano.
Volendo fare un'analogia tra oggetti “immobili” ed oggetti “mobili”, viaggereste su una autovettura sulla quale non è mai stato effettuato un tagliando, ne acquistereste una senza ABS? mettereste a rischio la vostra vita e quella dei vostri compagni di viaggio dopo aver manomesso (in buona fede) l'assetto dell'automobile? La risposta a queste tre domande è sempre e comunque NO.
Succede lo stesso con gli immobili nei quali trascorriamo molto più tempo che in viaggio (in macchina, in aereo, …): anche gli immobili hanno bisogno di verifiche e manutenzioni periodiche; oggi giorno le strutture possono essere rese più sicure con tecniche consolidate e garantite; interventi architettonici postumi privi di verifica strutturale potrebbero aver alterato la resistenza ultima del fabbricato.
Gli edifici esistenti, come le automobili, necessitano di manutenzione e controlli periodici posto che nessuna struttura viene progettata per essere “eterna” (il piano di manutenzione è un documento obbligatorio per tutti i nuovi edifici e il buonsenso vorrebbe che lo fosse anche per quelli esistenti).
Come le automobili, i vecchi edifici che non sono più in grado di soddisfare le verifiche di sicurezza richieste ai nuovi edifici (quelle in vigore sono le NTC 2008 e sono in procinto di uscire le nuove NTC 2017) andrebbero rottamate o rese altrettanto sicure. Passiamo la maggior parte della nostra vita al chiuso, al “riparo” dalla pioggia, dal freddo e dall’ambiente esterno, ma ci siamo mai chiesti se l’edificio in cui viviamo è sicuro?
Quali sono le domande che dovremmo farci:
  1. Qual è la vita utile dell'edificio? per quanto tempo ancora la struttura può essere considerata sicurezza?
  2. La struttura presenta errori e/o omissioni progettuali o di realizzazione?
  3. La struttura è capace di assicurare sicurezza in caso di eventi “eccezionali”, tipo una robusta nevicata, un urto violento, un terremoto?
  4. La struttura (soprattutto se molto datata) potrebbe non essere sicura al 100%, ma quanto è “urgente” intervenire?
  5. La struttura presenta i dettagli minimi di sicurezza richiesti per gli eventi “eccezionali” (anche detti accidentali)?
  6. In una struttura complessa (fatta da travi, pilastri, solai, …) quali sono le parti su cui è prioritario intervenire?
Per dare una risposta a queste domande è necessario e molto importante rivolgersi a professionisti specializzati nel calcolo strutturale e nell'ingegneria antisismica; una equipe di tecnici e ingegneri che procederà nella valutazione della sicurezza della struttura.
Il tecnico incaricato, nell’effettuare la “valutazione della sicurezza”, procederà nel modo seguente:
  1. Anamnesi della struttura e delle parti ad essa correlate (storia, rilievo, ecc.);
  2. Caratterizzazione dei materiali;
  3. Analisi dei carichi reali e delle sollecitazioni prevedibili;
  4. Definizione del livello di conoscenza acquisito;
  5. Modellazione e calcolo della struttura;
  6. Analisi dei risultati di calcolo e valutazione della sicurezza;
  7. Progettazione di un eventuale miglioramento/adeguamento strutturale.
Le fasi di “valutazione della sicurezza” e “Progettazione di un eventuale miglioramento/adeguamento strutturale” sono strettamente dipendenti dalla fase di “definizione del livello di conoscenza acquisito”.
La normativa tecnica (NTC2008 e relativa circolare del 2009) definisce per gli edifici esistenti 3 Livelli di Conoscenza: LC1 – conoscenza limitata, LC2 – conoscenza adeguata, LC3 – conoscenza accurata.
Il Livello di Conoscenza dipende dall'accuratezza della campagna di indagini effettuata (prove sui materiali: carotaggi, campionamento di armatura, ecc).
Quando si verifica una struttura esistente nasce l'esigenza di attribuire ai materiali una certa resistenza (non arbitraria). Per motivi di sicurezza il legislatore ha stabilito che questa resistenza teorica deve essere tanto più ridotta (con un coefficiente di sicurezza che chiamiamo Fattore di Confidenza – FC) quanto meno accurate sono state le indagini conoscitive (vd. Livello di Conoscenza).
Al crescere del Livello di Conoscenza corrisponde una decrescita del Fattore di Confidenza FC, con importanti ripercussioni sui costi di un eventuale adeguamento:
LC1: Conoscenza Limitata – FC = 1.35 (riduzione della resistenza del 26%)
LC2: Conoscenza Adeguata – FC = 1.20 (riduzione della resistenza del 17%)
LC3: Conoscenza Accurata – FC = 1.00 (nessuna riduzione di resistenza)
Ne consegue che per contenere i costi necessari a soddisfare tutte le verifiche strutturali di un fabbricato esistente, conviene acquisire il livello di conoscenza più elevato possibile.
Potrebbe, infatti, succedere che adeguare una struttura, sulla quale si è acquisito un Livello di Conoscenza basso (LC1), richieda un costo maggiore (circa il 30%) rispetto a quello che si sarebbe reso necessario se si fosse acquisito il Livello di Conoscenza massimo (LC3)
.
Va da sé che acquisire un Livello di Conoscenza elevato comporta costi iniziali maggiori. La campagna di indagini da eseguire sulla struttura sarà più accurata e dettagliata. Nella seguente tabella sono stati ricapitolati i costi e i benefici per i vari livelli di conoscenza sulla base di un intervento strutturale già realizzato preso ad esempio:
LC1-> circa 600€ spese di indagini conoscitive per piano-> circa 30% in più spese interventi
LC2-> circa 1000€ spese di indagini conoscitive per piano-> circa 20% in più spese interventi
LC3-> circa 2000€ spese di indagini conoscitive per piano-> spese interventi ottimizzate!
L'attività sismica del nostro Paese non è una novità. I terremoti avvengono quotidianamente e con una frequenza più che annuale la loro intensità mette a dura prova il vetusto “parco immobiliare” italiano.
Volendo fare un'analogia tra oggetti “immobili” ed oggetti “mobili”, viaggereste su una autovettura sulla quale non è mai stato effettuato un tagliando, ne acquistereste una senza ABS? mettereste a rischio la vostra vita e quella dei vostri compagni di viaggio dopo aver manomesso (in buona fede) l'assetto dell'automobile? La risposta a queste tre domande è sempre e comunque NO.
Succede lo stesso con gli immobili nei quali trascorriamo molto più tempo che in viaggio (in macchina, in aereo, …): anche gli immobili hanno bisogno di verifiche e manutenzioni periodiche; oggi giorno le strutture possono essere rese più sicure con tecniche consolidate e garantite; interventi architettonici postumi privi di verifica strutturale potrebbero aver alterato la resistenza ultima del fabbricato.
Gli edifici esistenti, come le automobili, necessitano di manutenzione e controlli periodici posto che nessuna struttura viene progettata per essere “eterna” (il piano di manutenzione è un documento obbligatorio per tutti i nuovi edifici e il buonsenso vorrebbe che lo fosse anche per quelli esistenti).
Come le automobili, i vecchi edifici che non sono più in grado di soddisfare le verifiche di sicurezza richieste ai nuovi edifici (quelle in vigore sono le NTC 2008 e sono in procinto di uscire le nuove NTC 2017) andrebbero rottamate o rese altrettanto sicure. Passiamo la maggior parte della nostra vita al chiuso, al “riparo” dalla pioggia, dal freddo e dall’ambiente esterno, ma ci siamo mai chiesti se l’edificio in cui viviamo è sicuro?
Quali sono le domande che dovremmo farci:
  1. Qual è la vita utile dell'edificio? per quanto tempo ancora la struttura può essere considerata sicurezza?
  2. La struttura presenta errori e/o omissioni progettuali o di realizzazione?
  3. La struttura è capace di assicurare sicurezza in caso di eventi “eccezionali”, tipo una robusta nevicata, un urto violento, un terremoto?
  4. La struttura (soprattutto se molto datata) potrebbe non essere sicura al 100%, ma quanto è “urgente” intervenire?
  5. La struttura presenta i dettagli minimi di sicurezza richiesti per gli eventi “eccezionali” (anche detti accidentali)?
  6. In una struttura complessa (fatta da travi, pilastri, solai, …) quali sono le parti su cui è prioritario intervenire?
Per dare una risposta a queste domande è necessario e molto importante rivolgersi a professionisti specializzati nel calcolo strutturale e nell'ingegneria antisismica; una equipe di tecnici e ingegneri che procederà nella valutazione della sicurezza della struttura.
Il tecnico incaricato, nell’effettuare la “valutazione della sicurezza”, procederà nel modo seguente:
  1. Anamnesi della struttura e delle parti ad essa correlate (storia, rilievo, ecc.);
  2. Caratterizzazione dei materiali;
  3. Analisi dei carichi reali e delle sollecitazioni prevedibili;
  4. Definizione del livello di conoscenza acquisito;
  5. Modellazione e calcolo della struttura;
  6. Analisi dei risultati di calcolo e valutazione della sicurezza;
  7. Progettazione di un eventuale miglioramento/adeguamento strutturale.
Le fasi di “valutazione della sicurezza” e “Progettazione di un eventuale miglioramento/adeguamento strutturale” sono strettamente dipendenti dalla fase di “definizione del livello di conoscenza acquisito”.
La normativa tecnica (NTC2008 e relativa circolare del 2009) definisce per gli edifici esistenti 3 Livelli di Conoscenza: LC1 – conoscenza limitata, LC2 – conoscenza adeguata, LC3 – conoscenza accurata.
Il Livello di Conoscenza dipende dall'accuratezza della campagna di indagini effettuata (prove sui materiali: carotaggi, campionamento di armatura, ecc).
Quando si verifica una struttura esistente nasce l'esigenza di attribuire ai materiali una certa resistenza (non arbitraria). Per motivi di sicurezza il legislatore ha stabilito che questa resistenza teorica deve essere tanto più ridotta (con un coefficiente di sicurezza che chiamiamo Fattore di Confidenza – FC) quanto meno accurate sono state le indagini conoscitive (vd. Livello di Conoscenza).
Al crescere del Livello di Conoscenza corrisponde una decrescita del Fattore di Confidenza FC, con importanti ripercussioni sui costi di un eventuale adeguamento:
LC1: Conoscenza Limitata – FC = 1.35 (riduzione della resistenza del 26%)
LC2: Conoscenza Adeguata – FC = 1.20 (riduzione della resistenza del 17%)
LC3: Conoscenza Accurata – FC = 1.00 (nessuna riduzione di resistenza)
Ne consegue che per contenere i costi necessari a soddisfare tutte le verifiche strutturali di un fabbricato esistente, conviene acquisire il livello di conoscenza più elevato possibile.
Potrebbe, infatti, succedere che adeguare una struttura, sulla quale si è acquisito un Livello di Conoscenza basso (LC1), richieda un costo maggiore (circa il 30%) rispetto a quello che si sarebbe reso necessario se si fosse acquisito il Livello di Conoscenza massimo (LC3)
.
Va da sé che acquisire un Livello di Conoscenza elevato comporta costi iniziali maggiori. La campagna di indagini da eseguire sulla struttura sarà più accurata e dettagliata. Nella seguente tabella sono stati ricapitolati i costi e i benefici per i vari livelli di conoscenza sulla base di un intervento strutturale già realizzato preso ad esempio:
LC1-> circa 600€ spese di indagini conoscitive per piano-> circa 30% in più spese interventi
LC2-> circa 1000€ spese di indagini conoscitive per piano-> circa 20% in più spese interventi

LC3-> circa 2000€ spese di indagini conoscitive per piano-> spese interventi ottimizzate!

Breve guida alle detrazioni fiscali per risparmio energetico


DETRAZIONE FISCALE ED EFFICIENZA ENERGETICA

La detrazione - spiega l'Agenzia delle entrate - riguarda privati, condomini e aziende; è infatti possibile detrarre una parte della spesa sostenuta (imposte e oneri vari compresi) detraendola dall'IRPEF o dall'IRAP.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le maggiori detrazioni riguardano i condomini che come vedremo possono detrarre tra il 70% e il 75% delle spese sostenute quando si raggiunge una certa efficienza.


Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Gli interventi - ovviamente - devono interessare edifici esistenti quindi non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Nella tabella che segue (a questo link potete trovare l'intero documento messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) sono riportate la descrizione e la massima detrazione per intervento:


Come dicevamo la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:
 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie;
 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva soddisfacendo determinati starndard qualitativi (vedi Decreto del MISE del 26 giugno 2015).

Notare che questa detrazione può essere oggetto di "Cessione del credito".

In pratica per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, (compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%), i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante!
A prescindere dal tipo di intervento e da chi siano i beneficiari della detrazione, per beneficiarne è necessario acquisire i seguenti documenti:
 l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento  realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
 il famoso attestato di certificazione energetica (APE), che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Segue un quadro (fornito dalla stessa agenzia) con gli adempimenti a carico degli interessati:

Un intervento di riqualificazione energetica (anche il più semplice come può essere l'installazione di semplici pannelli solari per l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria) può diventare l'occasione per un consistente risparmio sulle tasse.

Non sappiamo cosa ci riserva il futuro ma quando si parla di tasse vale la pena ricordare un vecchio adagio:
"un soldino risparmiato  è un soldino guadagnato".

V Conto Energia?!? Datemi un pallottoliere!


Eccoci di nuovo a parlare di Conto Energia, del V in particolare ... per i prossimi vent'anni non ne potremo fare a meno!



Il 2015 è stato per molti produttori (piccoli e grandi) un "annus horribilis" perché il calcolo definitivo sugli incentivi spettanti per gli anni passati è stato finalmente portato a termine con bilanci poco positivi (il GSE si è ripreso ora quello che aveva dato in più prima).



A questo si è aggiunto l'utilizzo di nuovi coefficienti (vi è familiare la parola "spalmaincentivi"?) per calcolare le stime di produzione e indovinate un po'!?! questi nuovi coefficienti penalizzano (anche se solo momentaneamente) il produttore che dovrà aspettare il mese di giugno del 2016 per il conguaglio del 2015!

In merito ai pagamenti del 2015, cosa è successo?

è successo che chi ha ricevuto nel 2013 e nel 2014 acconti relativi ad "autoconsumo" e "onnicomprensiva" (le tariffe TPA e TFO che il GSE richiama sul portale) ha constata solo ora (se non si era armato di un bel foglio di calcolo e di tanta pazienza) che a tutto il 2014 aveva ricevuto più di quanto gli spettasse.
Questo è dovuto al fatto che inizialmente il GSE aveva "sovrastimato" l'energia che il cliente avrebbe autoconsumato ed è dovuto ricredersi alla prova dei fatti!

Il tutto sarebbe passato inosservato se il GSE fosse stato rapido nell'aggiornare crediti e debiti e avesse aggiornato simultaneamente sia le quote relative all'autoconsumo, che alla cessione totale (onnicomprensiva).
Invece no, per motivi a noi sconosciuti il GSE ha "aggiornato" nel 2014 tutte le precedenti quote di TFO elargite e solo dopo oltre metà 2015 ha "rettificato" le somme spettanti a titolo di autoconsumo (TPA).

Alcuni produttori si sono, giustamente, visti sottrarre solo ora e di tutta di un colpo l'energia autoconsumata che era stata sovrastimata da quando l'impianto era entrato in funzione e cioè a distanza di quasi due anni!

Ma nell'epoca dell'informatica dove tutto viaggia alla velocità della luce, si può essere così lenti?

La casa delle meraviglie!

Quanti di noi sanno di avere tra le mani un immobile di pregio e non riescono a trarre il giusto profitto dal mercato delle locazioni?

Oggi, per chi ha la fortuna di possedere una bella "casa vacanze" (ideale per le vacanze dei turisti che ogni anno popolano le nostre città) , non è facile riuscire a mettere in risalto il proprio immobile affinché i tanti potenziali clienti possano valutarne la convenienza e la bellezza.

Il nostro studio da anni, si
occupa della promozione su tanti siti specializzati, di immobili di pregio.
È necessario saper valorizzare il proprio immobile mettendo a fuoco i suoi punti di forza e andando a cercare le persone giuste.
Si tratta di ampliare il proprio raggio di azione, raggiungendo il maggior numero di potenziali clienti in giro per il mondo.

Proporre il proprio annuncio in tante lingue, aggiornare automaticamente l'agenda con i periodi disponibili, saper fornire tempestive risposte alle persone interessate, ... diventano condizioni indispensabili per non perdere clienti sempre più esigenti.

Il nostro aiuto spazia dalla regolarizzazione urbanistica, alla certificazione energetica; assistiamo i nostri clienti dalla fase di selezione della clientela fino alla stipula del contratto.
Lasciatevi consigliare sulla eventuale e più adatta assicurazione contro la RC e i danni, piuttosto che sulle infinite vesti grafiche da fornire al vostro annuncio.


Avere una casa da sogno non deve tramutarsi in un incubo ma al contrario garantivi sonni tranquilli!

Aiuto, i fantasmi!

I fantasmi fanno paura in maniera irrazionale, ma a molti italiani fanno più paura le tasse e le relative sanzioni. Per aggirare il problema alcuni furbetti evitano di dichiarare alcuni beni. Oggi siamo circondati da immobili fantasma.

E per coloro che possiedono un impianto che beneficia di contributi, come la prendereste se dopo molti anni il GSE vi richiedesse indietro i soldi degli incentivi perché l'edificio su cui è istallato il vostro impianto non ha tutte le carte in regola?


Il 16 giugno è trascorso da poco e tutti costatiamo quanto le nostre tasche si siano alleggerite.

Ma cosa si può fare per ridurre le tasse sugli immobili?
La cosa più ovvia: pagarle tutti per pagare di meno!
Oggi si calcola che ci sono circa 12 milioni di immobili "fantasma" cioè sconosciuti all'Agenzia delle Entrate.
Non me ne voglia nessuno, ma non sarebbe meglio far pagare a tutti l'imposta sugli immobili per poter pagare tutti un po' di meno? Parliamo di oltre 4 miliardi di euro (pari a circa il 20% del totale).

Chi non vorrebbe pagare il 20% in meno di TASI e IMU?

Oggi la possibilità di "stanare" gli evasori si fa sempre più concreta perché l'Agenzia del Territorio è stata fusa con l'Agenzia delle Entrate.
Quanto pensate che "costi" ad un computer incrociare le informazioni contenute nelle due banche dati (Territorio e Entrate)? Nonostante siano milioni gli immobili in questione, per un processore bello potente, in pratica, nulla!

E poi c'è chi si trova inconsapevolmente "sotto scacco". Quanti di noi (mi ci metto anch'io) hanno apportato modifiche al proprio fabbricato che avrebbero comportato un aggiornamento catastale?
Parliamo di verande, tettoie, piccoli vani aggettanti, pensiline e quant'altro?

Anche gli impianti fotovoltaici, in alcuni casi, sono dei "fantasmi"!
Perché se particolarmente "potenti" (rispetto alla rendita dell'immobile) sono equiparati a degli opifici.

Oggi è una eventualità remota ma tra qualche anno l'Agenzia delle Entrate (così come sta facendo con gli immobili e le loro pertinenze - grazie all'Agenzia del Territorio) potrebbe incrociare i dati in possesso del GSE (tutti rigorosamente in formato elettronico e quindi, maneggiabili da un computer) e scoprire quali impianti fotovoltaici avrebbero dovuto essere accatastati.

Sgradevolissima sorpresa sarebbe scoprire tra qualche anno che il GSE, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate alias Ag. del Territorio, ci chiede indietro le somme percepite per anni grazie alle tariffe incentivanti perché la tettoia sulla quale era montato l'impianto o l'impianto stesso, non era regolarmente accatastato.

Allora si che i fantasmi fanno paura!

APE: Attesto la mia Piena Estraneità (alla materia)


Tutte le volte che viene redatto una Attestazione di Prestazione Energetica c'è una grande responsabilità in gioco che però viene sistematicamente ridimensionata dalla diffusa illegalità che rasserena un po' tutti in merito al rischio che si corre.

Ma riguardo al famoso APE, c'è un irragionevole pressapochismo legislativo che mette a rischio la professionalità dei tecnici e il diritto dei cittadini di avere a che fare con una persona responsabile che esercita la funzione di "pubblico ufficiale".

L'Attestazione di Prestazione Energetica -quando non è un pezzo di carta fotocopiato- richiede, in parole povere, la capacità di progettare impianti termici e di climatizzazione, di conoscere approfonditamente la fisica tecnica, di conoscere le opportunità del mercato in merito all'efficientamento energetico e molto altro.

Ma chi può fare una progettazione di massima di una pompa di calore o di una caldaia? 
Chi può dimensionare un isolamento? 
Chi può valutare l'opportunità di ricorrere ad un pavimento radiante piuttosto che ad un impianto fotovoltaico?
Chi conosce le caratteristiche e le opportunità dei Certificati Bianchi, del Conto Energia, del Conto Termico, dello Scambio sul Posto, delle detrazioni fiscali, eccetera?

L'unica risposta che ci sentiamo (nonostante la parzialità della nostra opinione) è, pensate un po': "un progettista" ovvero un architetto o un ingegnere.

Ebbene, secondo coloro che hanno redatto le norme che regolano i famosi APE, invece, le figure capaci di fare tutto questo sono una infinità!

Anche qualcuno che ha seguito un corso di 40 h (in lettere QUARANTA ORE)!

Ma diventare ingegneri e architetti capaci di redigere un APE con tutti i crismi richiede probabilmente 40 mila ore di studio!

Ma nell'Italia degli irresponsabili che importanza ha?

L'Attestazione della Prestazione Energetica cambia forma. Nuove regole. Chi potrà rilasciarla e come dovrà farlo.

L'Attestazione della Prestazione Energetica diventerà un serio attestato di efficienza e non una semplice formalità burocratica.
Introdotte multe anche per il costruttore/proprietario inadempiente.
Un cambio di passo, necessario anche a causa di professionisti poco seri che vendevano il "bollino blu" su Groupon a 23 euro.

Inoltre si prevede che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.



Il 18 di giugno, infatti, la Conferenza Unificata delle Regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, ha dato il suo benestare allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

E non solo, oltre alle Linee Guida, durante la Conferenza è stato discusso anche il decreto del Ministero (MISe) che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2005, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue (recast 2002/91/CE) sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Ma cosa cambia in pratica per chi vuole o ha necessità di ottenere la certificazione?

Dal 1° ottobre 2015 avremo un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Un cambio di rotta importante: in sintesi, il nuovo APE dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

  • Classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile);
  • Prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile 
  • Qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
  • Emissioni di anidride carbonica
  • Energia esportata
  • Raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica);
  • Informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche).
  • 10 classi invece di 7: le classi A diventano 4

Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) mentre è confermato che l’Ape vale massimo dieci anni, a partire dalla data del suo rilascio. Tale durata è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici. In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico).

Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

Molte altre solo le modifiche introdotte, più che altro relative alle modalità di calcolo dei vari fattori, ma più interessanti per i professionisti.

Chi potrà rilasciare l’attestazione ?

L’APE dovrà essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013: si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli APE anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia e gli accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento.
La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

Come dicevamo all'inizio si stabilisce un sistema sanzionatorio con multe da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto. Sanzioni anche verso il direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), e il  costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

Le attività di monitoraggio e controllo prevede l’effettuazione di verifiche almeno sul 2% degli Ape
Contro le truffe ci saranno controlli a campione, a cura delle regioni e i certificati falsi saranno invalidati, e per il progettista scatteranno le sanzioni fissate dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005 suddette.

Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

Nuovo annunzio di vendita e di locazione

Il decreto definisce anche un nuovo schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degliemoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Fonte: Ingenio