L'Attestazione della Prestazione Energetica cambia forma. Nuove regole. Chi potrà rilasciarla e come dovrà farlo.



L'Attestazione della Prestazione Energetica diventerà un serio attestato di efficienza e non una semplice formalità burocratica.
Introdotte multe anche per il costruttore/proprietario inadempiente.
Un cambio di passo, necessario anche a causa di professionisti poco seri che vendevano il "bollino blu" su Groupon a 23 euro.

Inoltre si prevede che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.



Il 18 di giugno, infatti, la Conferenza Unificata delle Regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, ha dato il suo benestare allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

E non solo, oltre alle Linee Guida, durante la Conferenza è stato discusso anche il decreto del Ministero (MISe) che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2005, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue (recast 2002/91/CE) sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Ma cosa cambia in pratica per chi vuole o ha necessità di ottenere la certificazione?

Dal 1° ottobre 2015 avremo un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Un cambio di rotta importante: in sintesi, il nuovo APE dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

  • Classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile);
  • Prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile 
  • Qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
  • Emissioni di anidride carbonica
  • Energia esportata
  • Raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica);
  • Informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche).
  • 10 classi invece di 7: le classi A diventano 4

Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) mentre è confermato che l’Ape vale massimo dieci anni, a partire dalla data del suo rilascio. Tale durata è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici. In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico).

Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

Molte altre solo le modifiche introdotte, più che altro relative alle modalità di calcolo dei vari fattori, ma più interessanti per i professionisti.

Chi potrà rilasciare l’attestazione ?

L’APE dovrà essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013: si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli APE anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia e gli accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento.
La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

Come dicevamo all'inizio si stabilisce un sistema sanzionatorio con multe da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto. Sanzioni anche verso il direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), e il  costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

Le attività di monitoraggio e controllo prevede l’effettuazione di verifiche almeno sul 2% degli Ape
Contro le truffe ci saranno controlli a campione, a cura delle regioni e i certificati falsi saranno invalidati, e per il progettista scatteranno le sanzioni fissate dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005 suddette.

Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

Nuovo annunzio di vendita e di locazione

Il decreto definisce anche un nuovo schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degliemoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Fonte: Ingenio

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