Breve guida alle detrazioni fiscali per risparmio energetico




DETRAZIONE FISCALE ED EFFICIENZA ENERGETICA

La detrazione - spiega l'Agenzia delle entrate - riguarda privati, condomini e aziende; è infatti possibile detrarre una parte della spesa sostenuta (imposte e oneri vari compresi) detraendola dall'IRPEF o dall'IRAP.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le maggiori detrazioni riguardano i condomini che come vedremo possono detrarre tra il 70% e il 75% delle spese sostenute quando si raggiunge una certa efficienza.


Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Gli interventi - ovviamente - devono interessare edifici esistenti quindi non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Nella tabella che segue (a questo link potete trovare l'intero documento messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) sono riportate la descrizione e la massima detrazione per intervento:


Come dicevamo la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:
 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie;
 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva soddisfacendo determinati starndard qualitativi (vedi Decreto del MISE del 26 giugno 2015).

Notare che questa detrazione può essere oggetto di "Cessione del credito".

In pratica per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, (compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%), i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante!
A prescindere dal tipo di intervento e da chi siano i beneficiari della detrazione, per beneficiarne è necessario acquisire i seguenti documenti:
 l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento  realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
 il famoso attestato di certificazione energetica (APE), che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Segue un quadro (fornito dalla stessa agenzia) con gli adempimenti a carico degli interessati:

Un intervento di riqualificazione energetica (anche il più semplice come può essere l'installazione di semplici pannelli solari per l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria) può diventare l'occasione per un consistente risparmio sulle tasse.

Non sappiamo cosa ci riserva il futuro ma quando si parla di tasse vale la pena ricordare un vecchio adagio:
"un soldino risparmiato  è un soldino guadagnato".

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